FINALITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (assistenza indiretta) è orientato al sollievo dei carichi familiari per la cura e l’assistenza della persona con disabilità. Tale contributo è finanziato dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’art. 1, comma 254 della Legge n. 205 del 30 dicembre 2017. Il presente avviso è destinato al supporto ed al riconoscimento del ruolo del caregiver familiare attraverso interventi di “assistenza indiretta”, che si concretano in trasferimenti monetari.

Destinatari degli interventi della sopra citata deliberazione sono i caregiver familiari secondo la definizione prevista dal comma 255, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205. Ai sensi del comma 255 della succitata legge il caregiver familiare è: “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

 

REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono accedere all’intervento di “assistenza indiretta”:

  • I caregiver familiari di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato in G.U. il 30 novembre 2016, n. 280);
  • I caregiver familiari di persone con disabilità grave che abbiano ricevuto ai sensi della L. 104/92 la valutazione con connotazione di gravità (art. 3, comma 3) da parte della Commissione Medica della ASL.

 

L’ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

  • Euro 250,00 mensili per i Caregiver familiari di disabili gravissimi;
  • Euro 150,00 mensili per i Caregiver familiari di disabili gravi.

L’importo del contributo è da considerarsi al lordo delle spese bancarie per l’accredito dello stesso al beneficiario.

Il contributo ha la durata di 12 mesi ed è eventualmente prorogabile sulla base delle risorse trasferite all’Ambito Socio-Territoriale. Esso è finalizzato al sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Il contributo è erogato su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

Il diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese di presentazione della domanda. In caso di subentro, il diritto del beneficiario subentrato decorre dal mese di sottoscrizione del PI.

 

 

INDIVIDUAZIONE DEL CAREGIVER E pIANO INDIVIDUALE E FAMILIARE

A seguito del ricevimento delle domande, spetta al Servizio Sociale Professionale Comunale verificare l’ammissibilità, identificare formalmente il Caregiver familiare tra le persone del nucleo familiare convivente con la persona affetta da disabilità, quale attore attivo e coinvolto nel percorso di vita della persona con disabilità, e stilare una graduatoria dei potenziali beneficiari mediante apposita istruttoria che tenga conto di tutto quanto previsto nell’Avviso in atti.

Più precisamente il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del richiedente effettua una decodifica della domanda per definirne l’appropriatezza anche attraverso una valutazione delle condizioni sociali del richiedente e del suo contesto familiare abitativo, economico, ecc, anche a mezzo di visite domiciliari e acquisizioni di informazioni e delle certificazioni necessarie. La qualità di Caregiver può essere riconosciuta a un solo soggetto nel nucleo familiare convivente della persona assistita.

All’individuazione del Caregiver segue la presa in carico attraverso la redazione di un P.I. (Piano Individuale e Familiare) in cui si evinca il carico di cura ed assistenza, le attività che vengono svolte ad i fattori che aggravano tale carico. La valutazione multidimensionale è svolta congiuntamente all’Azienda Sanitaria Locale attraverso l’attivazione dell’UVM, integrata con il Servizio Sociale Comunale.

 

DEFINIZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI

Il singolo Comune di residenza del Caregiver, ricevute le domande e dopo aver provveduto ad indentificare il Caregiver mediante apposita istruttoria, secondo le modalità indicate al punto precedente, stila ed approva con provvedimento dell’ufficio competente, l’elenco dei beneficiari della misura in atti, e lo comunica al Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale di appartenenza che procede a comporre l’elenco unico di Ambito e ad effettuare le liquidazioni.